Politiche migratorie nell’ambito del partenariato UE-Tunisia. Cooperazione allo sviluppo, principio di solidarietà e aspettative tradite

autore/author: Alessandra Pera

pubblicato/published: 31/03/2022

 

Citazione consigliata/Suggested citation: A. Pera, Politiche migratorie nell’ambito del partenariato UE-Tunisia. Cooperazione allo sviluppo, principio di solidarietà e aspettative tradite,  lceonline (www.lceonline.eu), 1/2022, I, p. 65 ss.

 

area disciplinare/disciplinary area: istituzioni e politiche UE/EU institutions and policies

 

parole chiave: politiche migratorie europee, paese terzo sicuro, relazioni Unione Europea-Tunisia.

 

key words: migration policies, EU law, third safe country, partnership EU-Tunisia

 

Sommario: 1. Introduzione 2. Gli strumenti di sostegno rafforzato dell’UE alla transizione della Tunisia dopo il 2011  2.1 Le relazioni Tunisia-UE e le politiche migratorie  2.2. La costruzione di un percorso verso la cd. mobility partnership 2.3. Le scelte securitarie ed eurocentriche nella gestione e nel controllo dei flussi migratori 3. La Tunisia paese terzo (non) sicuro tra aspettative umanitarie e realtà  3.1. La gestione delle migrazioni e i diritti umani in Tunisia 4. Riflessioni conclusive

 

Abstract

 La crisi migratoria ha manifestato le debolezze di Dublino III e la fallacia della solidarietà europea, quale principio alla base del Sistema Comune Europeo di Asilo. Di conseguenza, le istituzioni europee si sono concentrate maggiormente sulla ‘dimensione esterna’ dell’UE, attraverso accordi che esternalizzino il controllo migratorio verso Paesi terzi, impedendo ai migranti irregolari di raggiungere i confini europei. Il contributo analizza gli effetti di questa cooperazione: la creazione di una pre-frontiera in un Paese, come la Tunisia, dove vengono impiegate pratiche illegali. In particolare, la prima parte del contributo esamina i rapporti tra Ue e Tunisia, storicamente ‘paese di transito’. La seconda parte mostra, da un lato, come l’Europa sia consapevole delle violazioni dei diritti umani, ma prediliga l’obiettivo di proteggere i propri confini e, dall’altro, che la Tunisia non ha adottato una disciplina di legge organica sull’asilo, per cui l’UNHCR è l’unica autorità che decide in merito alle richieste di asilo e protezione internazionale. Emerge, peraltro, un quadro complessivo, in cui il diritto interno tunisino e i rapporti internazionali, nonché le pratiche illegali adottate in Tunisia stanno limitando le operazioni dell’UNHCR. Attraverso l’esame di alcune questioni rilevanti, l’ultima parte propone alcuni spunti per modificare lo status quo: un approccio umanitario alla condizione dei rifugiati; il ripensamento di Dublino III, superando il principio del ‘first-entry country’; la ridefinizione, attraverso precisi parametri, del concetto di ‘Paese terzo sicuro’.

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The migration crisis has manifested not only Dublin III weaknesses, but also a breakdown of the European solidarity, as the inspiring principle of the Common European Asylum System. Consequently, European institutions promote the EU ‘external dimension’. The main goal is to establish agreements, which externalize the migration-control to third countries, preventing irregular migrants from reaching European borders. The article focuses on some effects of this cooperation, connected to the creation of a pre-frontier-country, Tunisia, where illegal practices are employed. To explain this, the first section analyses the relations between EU and Tunisia, historically a ‘transit country’. The second section shows, on one side, how Europe is relying on violations of human rights to protect its borders and, on the other side, that Tunisia has not enacted an asylum law system, so that the UNHCR is the sole authority deciding asylum requests. Furthermore, an overall picture emerges in which Tunisian domestic law and international reports, illegal practices adopted in Tunisia are limiting UNHCR operations. By examining some relevant issues, the last part proposes some suggestions: a humanitarian approach to refugees’ statuses; the rethinking of Dublin III, passing by the ‘first-entry country’ principle; the redefinition, through precise parameters, of ‘third safe country’ concept.

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